TAR LOMBARDIA ACCOGLIE RICORSO CONTRO INVITALIA Soddisfazione dell’Avv. Gianfranco Passalacqua

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, ha accolto con sentenza n. 2583 pubblicata oggi, 21 novembre 2022, il ricorso patrocinato dall’Avv. Gianfranco Passalacqua, affiancato dall’Avv. Antonio Barbera, interposto a tutela delle ragioni di azienda di rilievo nazionale che aveva partecipato a procedura gestita da Invitalia , sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, per la erogazione di fondi agevolati, connessi alla crisi COVID, e finanziati con il PNRR.
Particolarmente soddisfatto l’Avv. Passalacqua.
Il TAR della Lombardia, con una sentenza assai articolata e pregevole per sforzo ricognitivo, ha in primo luogo disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dello Sviluppo Economico, ed ha accolto nel merito il ricorso, vagliando in particolare il motivo di censura centrato sulla illegittimità della condotta procedimentale dell’Agenzia totalmente partecipata dallo Stato. In particolare il Giudice Amministrativo ha accolto le censure connesse alla violazione delle norme sul procedimento amministrativo, ma anche della stessa fonte regolatrice l’attività di valutazione imperniata su Invitalia, che impongono un esame delle domande non statico, ma dinamico attraverso il necessario confronto con le imprese, attraverso il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, da intendersi non solo quale occasione di acquisizione documentale ma anche di chiarimenti esplicativi . Esemplarmente il Giudice chiarisce che ” L’uso del verbo potere non deve leggersi quale attribuzione di una facoltà arbitraria dell’Agenzia, bensì nel senso che, ove un confronto col privato si renda necessario al fine di dare corso a un’istruttoria completa, la riportata disposizione ( art. 10 bis L. 241/90, ndr)  ne prescrive il positivo espletamento. la previsione è del resto del tutto ragionevole , ponendosi all’interno di quello che si appalesa come un procedimento evidentemente caratterizzato da un elevato tasso di tecnicismo e complessità valutativa, tanto da prevedersi specificamente , in capo alla P.A la possibilità di avvalersi di professionalità esterne senza richiedere giustificazioni particolari.”

Il TAR ha pertanto annullato la delibera di diniego del finanziamento richiesto.